E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.309 del 14-12-2020 il decreto del Ministero dello sviluppo economico chiamato “Smart Money”, che definisce le modalità di attuazione degli interventi agevolativi previsti dal comma 2 dell’articolo 38 del “Decreto Rilancio” per il rafforzamento delle startup innovative. L’incentivo libera risorse finanziarie per un ammontare pari a 10 milioni di euro, dei quali il 5% destinati ad iniziative di informazione e comunicazione e il restante 95% indirizzati alla concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori certificati, acceleratori, innovation hub, organismi di ricerca, business angels, investitori qualificati.
La gestione dell’intervento agevolativo è affidata a Invitalia, sulla base di una convenzione stipulata. Beneficiari delle agevolazioni sono le startup innovative che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
- sono classificabili come piccole imprese;
- sono regolarmente costituite da meno di ventiquattro mesi e iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;
- si trovano nelle prime fasi di avviamento dell’attività o nella prima fase di sperimentazione dell’idea d’impresa (pre-seed), oppure sono nella fase di creazione della combinazione product/market fit (seed);
- hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
- nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- non operano nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.
L’art.5 del decreto prevede inoltre che possono beneficiare del contributo le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa, purché l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni e risulti iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Le startup innovative beneficiarie devono presentare un progetto di sviluppo avente le seguenti caratteristiche:
- essere basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già individuata al momento della presentazione della domanda di agevolazione, sebbene da consolidare negli aspetti più operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile;
- prevedere l’impegno diretto dei soci dell’impresa proponente e/o di un team dotati di capacità tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo, o in alternativa prevedere il consolidamento del team e di tali capacità tramite la ricerca di professionalità reperibili sul mercato;
- essere finalizzato a realizzare il prototipo (Minimum Viable Product) o la prima applicazione industriale del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori.
Le agevolazioni saranno concesse a fronte del sostenimento, da parte della startup innovativa, di spese connesse alla realizzazione di un piano di attività svolto in collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione (incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati), o per le sole startup che abbiano avviato il piano di attività con investimenti nel capitale di rischio della startup innovativa operati dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione.
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regolamento de minimis e assumono la forma di contributo a fondo perduto per l’80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili ai fini dell’attuazione dei piani di attività (limite massimo di 10 mila euro). Nell’ipotesi di investimento nel capitale di rischio della startup innovativa, il contributo a fondo perduto è in misura pari al 100% (limite complessivo di euro 30 mila per startup innovativa).
Inoltre, sempre ai fini dell’ammissibilità, l’investimento nel capitale di rischio deve assumere la forma di investimento in equity, con le seguenti caratteristiche:
- essere attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione;
- essere attuato in sede di costituzione della startup innovativa, o successivamente alla costituzione, ferma restando l’attuazione in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione di cui all’art. 14, comma 3 ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data;
- essere di importo non inferiore a 10.000 euro;
- non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della startup innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
- essere detenuto per un periodo non inferiore a diciotto mesi;
- non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding.
